I Principi Fondamentali: i primi 12 articoli

Art. 1. L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranita` appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Spiegazione:
Il primo articolo enuncia il principio della democrazia. Ciò vuol dire che l’Italia è una repubblica e non si può più tornare alla monarchia, inoltre, essendo una democrazia la sovranità appartiene al popolo e non più al re.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale.
Spiegazione:
Il secondo articolo enuncia il principio della solidarietà, ovvero riconosce i diritti inviolabili: dal 31 al 51. Inoltre richiede l’adempimento di alcuni doveri: contribuire alle spese pubbliche (tasse), difendere la patria (servizio militare) e rispettare Costituzione e leggi.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292 , 371 , 481 , 511 , 1177 ], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta` e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Spiegazione:
Il terzo articolo enuncia il principio d’uguaglianza. Esso si esprime al primo comma con l’ideologia liberale tramite la libertà e l’uguaglianza formale: vengono descritti i crimini che possono essere compiuti. Al secondo comma invece il principio s’esprime con l’ideologia socialista e cattolica tramite la libertà ed uguaglianza sostanziale: garantire libertà e diritti a tutti; tutti sullo stesso livello giuridico; aiutare chi parte svantaggiato.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita` e la propria scelta, una attivita` o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa`.
Spiegazione:
Il quarto articolo enuncia il principio del lavoro. Al primo comma s’intende che la Repubblica riconosce il diritto del lavoro e lo sviluppa tramite posti di lavoro statali. Al secondo comma s’intende invece che ogni cittadino si deve impegnare tramite il suo lavoro a garantire lo sviluppo della società. Il lavoro infatti, produce reddito, il reddito produce consumi ed acquisti, la loro consumazione è collegata alla produzione e quindi al lavoro.

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu` ampio decentramento amministrativo [118]; adegua i princı`pi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento [114 e segg., IX].
Spiegazione:
Il quinto enuncia il principio del decentramento. L’Italia infatti è uno stato unitario ad autonomie regionali: lo stato principale è uno ma si suddivide in 20 regioni, 5 a statuto speciale: Val d’ Aosta, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige, Sicilia e Sardegna. Tutte le regioni sono però divise in provincie e comuni. Il potere centrale è quindi affidato ad organi di governo locali: il presidente della regione, il consiglio regionale; il sindaco, il consiglio comunale.

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X].
Spiegazione:
Il sesto articolo è stato collocato fra i principi fondamentali poiché, durante il ventennio fascista, tutte le minoranze linguistiche furono estremamente represse. (Vedi articolo “Il Fascismo”) Ad alcuni cittadini italiani, secondo questo articolo, è stato dunque concesso d’avere come prima lingua una differente dall’italiano (francese, tedesco, slavo).

Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138]
Spiegazione:
Il settimo articolo riprende i Patti Lateranensi, firmati da Benito Mussolini e Pietro Gasparri l’ 11 febbraio 1929. (Vedi articolo “Il Fascismo”) La revisione di tale articolo avvenne tra il capo del governo Bettino Craxi (PSI) e Papa Giovanni Paolo II nel 1984: lo Stato diventa laico; è una scelta del singolo studente frequentare il corso di religione cattolica.

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Spiegazione:
L’ ottavo articolo enuncia il principio di libertà ed uguaglianza di religione davanti alla legge: tutti hanno il diritto di professare la propria religione tranne che non offenda il buon costume o compia atti contro la legge.

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Spiegazione:
Il nono articolo enuncia il principio dello sviluppo libero (e non fascistizzato come nel ventennio; vedi articolo “Il Fascismo”) della cultura; la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero e` regolata dalla legge in conformita` delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle liberta` democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non e` ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [26] (1).
Spiegazione:
Il decimo articolo regola la condizione giuridica dello straniero: è conforme alle norme dei trattati internazionali; regola anche il diritto d’asilo: esso v’è se lo straniero proviene da un paese dove non vi sono le libertà democratiche come quelle della Repubblica.

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita` con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita` necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Spiegazione:
L’undicesimo articolo enuncia il ripudio della guerra come strumento di offesa. Esso la permette però in caso di attacco e in caso di un intervento che mantenga la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove le organizzazioni che adempiono a tale scopo.

Art. 12. La bandiera della Repubblica e` il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Spiegazione:
Non ci resta altro che dire come cittadini della Repubblica Italiana: Verde all’asta, Bianco al centro, Rosso al vento!

Ora conosci i 12 articoli fondamentali della nostra Costituzione! Buona esplorazione del nostro sito!
Flavio di A.N.P.I. Rozzano